Novembre 2021
La svalutazione di un credito perché ritenuto inesigibile ovvero l’imputazione a perdita non sono operazioni che potrebbero consentire indebiti vantaggi al contribuente: la deducibilità è subordinata alle valutazioni degli amministratori nel rispetto dei doveri di veridicità e correttezza per la redazione del bilancio. Ad affermarlo è la Cassazione con l’ordinanza 34483/2021. La Cassazione ha affrontato la questione della deducibilità delle perdite su crediti e delle svalutazioni ricordando che la redazione del bilancio delle società di capitali deve rispondere ai criteri di chiarezza, veridicità e correttezza e in particolare i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. In base al Tuir (articolo 101) le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e sono espressamente disciplinate le regole per le svalutazioni e gli accantonamenti per rischi (articolo 106). È quindi legittima l’imputazione a conto economico dei crediti svalutati che, prescindendo dal criterio quantitativo, poggi solo sulla sussistenza del rischio di inesigibilità.
Gli amministratori della società sono tenuti a una analisi valutativo-estimativa e il discrimine tra perdite sui crediti e svalutazione è segnato del venire meno della «voce»: c’è perdita quando in esito a un giudizio prognostico il credito è definitivamente inesigibile, mentre la svalutazione, totale o parziale, presuppone una perdita solo potenziale, probabile ma non certa ed ha una sorta di carattere temporaneo. In tale caso (svalutazione) il credito non va eliminato dal bilancio poiché il debitore potrebbe adempiere.
In assenza di elementi certi e precisi di eliminazione del credito anche da un profilo giuridico, è corretta l’integrale svalutazione e ciò è rispettoso dei principi di diritto civile, tributario e contabili.
I giudici, infine, hanno smontato la tesi erariale secondo la quale la svalutazione potrebbe comportare un indebito vantaggio fiscale, sostenendo che il sistema è coordinato affinché non sussista il rischio di una doppia illegittima deduzione del medesimo componente (leggasi il credito). La svalutazione, infatti, non determina elusione poiché ove fosse definitivamente perso, il contribuente non avrebbe diritto ad alcuna ulteriore deduzione; se fosse incassato genererebbe maggior reddito tassabile. Analogamente, l’iscrizione di una perdita non precedentemente svalutata sarebbe deducibile. La decisione àncora il presupposto di deducibilità a regole “contabili” escludendo che l’Agenzia possa derogarle secondo proprie discrezionali tesi.
Sono dettate le modalità di attuazione del rimborso della prima rata Imu relativa al 2021 in favore dei proprietari che hanno locato l’unità immobiliare e che hanno ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità. L’articolo 4-ter, comma 1, Dl 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) ha stabilito il diritto al rimborso della prima rata dell’Imu 2021, la cui scadenza era fissata per il 16 giugno 2021. Coloro che – ai sensi dell’articolo 1, comma 762, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) – hanno versato l’imposta in un’unica soluzione (sempre entro il 16 giugno 2021), hanno diritto al rimborso dell’intero importo corrisposto. Gli aventi diritto dovranno presentare al Comune competente l’istanza di rimborso dichiarando le proprie generalità, i dati identificativi dell’immobile, la quota di possesso dell’immobile, la prova della concessione dello stesso in locazione a uso abitativo, gli estremi del provvedimento di convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione era sospesa sino al 30 giugno 2021 oppure una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. Vanno altresì indicati gli estremi del versamento della prima rata o dell’unica rata dell’Imu riferita all’anno 2021, nonché l’importo di cui si chiede il rimborso e le coordinate bancarie.
I controlli formali (articolo 36-ter del Dpr 600/1973) devono essere preceduti, a pena di nullità, dalla comunicazione preventiva dell’esito del controllo. Questo perché, diversamente dalla liquidazione delle dichiarazioni, effettuate in base all’articolo 36-bis del Dpr 600/1973, il controllo formale ha natura sostanzialmente accertativa.
L’ordinanza n. 22338/2021 della Corte di Cassazione conferma l’orientamento dei giudici in materia di qualificazione della procedura di controllo formale e di essenzialità del contraddittorio preventivo con la parte nell’ambito della stessa.
L'introduzione nel processo tributario di dichiarazioni rese da terzi costituisce valore probatorio proprio degli elementi indiziari. Il valore indiziario della dichiarazione del terzo può assurgere a fonte di prova presuntiva (semplice) purché rispetti i parametri previsti dall'articolo 2729 del Codice civile. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31588, pubblicata il 4 novembre. In sentenza, si legge, che le dichiarazioni del terzo soggetto danno luogo a presunzioni qualora rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza. Gli effetti che potrebbero derivare da tale interpretazione sono diversi e variano in funzione del contesto all'interno del quale le dichiarazioni vengono raccolte e rese. Ad esempio è frequente nella prassi amministrativa riscontrare che tali elementi sono spesso posti a base delle motivazioni su cui si fondano molti accertamenti, come prova presuntiva, attribuendo così alla dichiarazione del terzo una fonte privilegiata di attendibilità senza che la stessa abbia i caratteri di gravità, precisione e concordanza. A questo punto è evidente che, se le dichiarazioni sono utilizzate dal contribuente, il giudice dovrà valutarle verificando che rispettino i parametri stabiliti dall'articolo 2729 del Codice civile, ma è altrettanto evidente che le medesime valutazioni devono essere fatte quando le dichiarazioni sono poste a fondamento e motivazione dell'avviso di accertamento.
Entro il termine del 15 novembre 2021 i soggetti che vogliono rivalutare i terreni e le partecipazioni, per ridurre o azzerare la plusvalenza derivante dalla cessione di quote societarie e terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021, dovranno versare l’imposta sostitutiva dell’11% sul valore rideterminato. Il nuovo termine di versamento dell’imposta sostitutiva per accedere alla rivalutazione - riaperta per l’anno 2021 dalla legge di Bilancio 2021 - è stato stabilito dal comma 4-bis dell’articolo 14 del decreto Sostegni bis che, come noto, ha differito dal 30 giugno al 15 novembre 2021 il termine degli adempimenti (versamento imposta sostitutiva e perizia di stima) connessi all’operazione di rivalutazione 2021. Sono interessati alla disciplina della rivalutazione in commento:
● le persone fisiche per operazioni che non rientrano nell’esercizio dell’attività di impresa;
● le società semplici ed enti ad esse equiparate ex articolo 5 del Tuir;
● gli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio dell'attività di impresa.
Ai giovani con età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71, che stipulano un contratto di locazione (legge 431/98), per l’intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge è riconosciuta un'agevolazione fiscale che consiste in una detrazione pari al 20% dell'ammontare del canone di locazione annuale, fino a limite di 2mila euro, con un tetto minimo di 991,60 euro.
Il bonus spetta per i primi quattro anni di durata contrattuale.
Benefici fiscali in tema di imposte indirette per l'acquisto della casa di abitazione da parte dei giovani sotto i 36 anni di età sono stati introdotti dall'articolo 64, commi 6- 10, Dl 25 maggio 2021, n. 73 (cd. Decreto Sostegni bis), per gli atti rogati entro la data del 30 giugno 2022. Si tratta dell'esenzione dal pagamento delle imposte indirette e del riconoscimento di un credito d'imposta in caso di acquisto soggetto a Iva.
È stato pubblicato il Dl 152/2021, entrato in vigore il giorno 7 novembre, che riconosce agevolazioni alle imprese del settore alberghiero e agrituristico.
L'agevolazione introdotta dal decreto-legge si suddivide in due, e cioè un credito d'imposta da determinare sulle spese sostenute per gli interventi agevolati e un contributo a fondo perduto.
I destinatari sono:
- le imprese alberghiere
- le strutture che svolgono attività agrituristica
- le strutture ricettive all’aria aperta
- le imprese del comparto turistico
- le imprese del comparto ricreativo
- le imprese del comparto fieristico e congressuale
- gli stabilimenti balneari
- i complessi termali
- i porti turistici
- i parchi tematici
La norma dispone che viene riconosciuto un credito d’imposta fino all’80 per cento delle spese sostenute, a partire dal 07/11/2021, per gli interventi agevolati e un contributo a fondo perduto che non può essere superiore al 50 per cento delle medesime spese e comunque non superiore a euro 100.000.
Il comma 11 dell'articolo 1 stabilisce, però, che tale credito d'imposta, ma non anche il contributo, viene riconosciuto anche per gli interventi realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data del 7 novembre 2021, purché le spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del Dl 152, ossia dal 7 novembre 2021.
Più precisamente il contributo a fondo perduto viene riconosciuto per un importo massimo pari a euro 40.000, che può essere aumentato di ulteriori euro 20.000 oppure 30.000 al verificarsi di una serie di condizioni;
Può inoltre aumentare fino a ulteriori euro 10.000 per le imprese la cui sede operativa è ubicata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
Si ricorda infine che il credito d'imposta può essere oggetto di cessione, anche parziale, a qualsiasi soggetto.
Lo svolgimento di un’attività che ritarda la guarigione viola il dovere di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro.
Stop a stile di vita sbagliato
In materia di lavoro è legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente in malattia con uno stile di vita quotidiana che può ritardare la guarigione. La violazione dei doveri di correttezza e buona fede, infatti, è riscontrabile quando vengono tenuti comportamenti che mettono comunque a rischio il rientro in servizio. Cassazione civile, sez. lav., ordinanza 26709 del 1° ottobre 2021
Ci sono attività compatibili
La patologia impeditiva che riversa entro certi limiti sul datore il rischio della temporanea impossibilità lavorativa, va intesa non come stato che comporti l’impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività, ma come stato impeditivo delle normali prestazioni del dipendente. Chi è sorpreso a svolgere al tre attività durante la malattia, deve dimostrarne la compatibilità con la patologia. Cassazione, sez. lav., sentenza 9647 del 13 aprile 2021
Violazione della buona fede
L’allontanamento del lavoratore da casa durante la malattia per espletare altre attività è un grave inadempimento, per il pericolo di aggravamento delle condizioni di salute e anche perché un tale atteggiamento viola gli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto di lavoro, quando la natura dell’infermità sia stata giudicata incompatibile con la condotta del dipendente. Corte d’appello di Roma, sent. 2966 del 15 luglio 2021
Investigazioni legittime
L’articolo 5 della legge 300/1970 sul divieto di accertamenti del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del dipendente e sulla facoltà di controllare le assenze per infermità solo tramite i servizi ispettivi degli istituti previdenziali, non precludono di accertare circostanze atte a dimostrare l’insussistenza della malattia. È legittimo l’accertamento con controlli di tipo investigativo. Cassazione, sez. lav, ord. 1169 del 17 giugno 2020
Bonus edilizi, pressing villette senza tetto Isee. Restano sconto in fattura e cessione del credito. Sconto in fattura e cessione del credito sarebbero incluse anche negli interventi che non rientrano nel super-sconto del 110%. Pressing trasversale dei partiti per la proroga per le villette per tutto il 2022 senza alcun limite di reddito. Le obiezioni in parlamento si sono concentrate sull’addio alla possibilità di scontare direttamente l’agevolazione in fattura e di cedere il credito, senza aspettare quindi le detrazioni dall’Irpef degli anni successivi. Nel testo preparato dal governo questo meccanismo sarebbe sopravvissuto dal 1° gennaio solo per il super-bonus del 110 per cento. L’e associazioni dei costruttori e dei proprietari riuniti in Confedilizia, hanno parlato di «vera e propria decimazione del sistema di incentivi». E ha alimentato da subito un confronto vivace nella maggioranza, al punto da convincere il Mef a fare marcia indietro e preparare un nuovo testo che fa sopravvivere le due opzioni alternative per tutta la nuova vita dei bonus: per un triennio, quindi, nel caso degli incentivi stabilizzati
fino al 2024.
Si attendono notizie più dettagliate sull'argomento.
Modifiche al Codice delle pari opportunità per realizzare una maggiore parità di genere nelle aziende, anche con una certificazione ad hoc. Le prevede il disegno di legge 2418 approvato in via definitiva al Senato il 26 ottobre. Il provvedimento modifica il codice in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo previsto dal Dlgs 198/2006 e introduce rilevanti novità. La norma interviene sotto due principali profili: l’ampliamento della platea delle aziende per le quali è previsto l’obbligo di presentare un rapporto con cadenza biennale sulla situazione del personale maschile e femminile; il numero e la natura delle indicazioni e informazioni che il rapporto deve contenere. Con riferimento al primo aspetto, sono destinatarie tutte le società che occupano oltre 50 dipendenti, e non più solo quelle con oltre 100 dipendenti. Sui contenuti del rapporto periodico, fermo restando le ulteriori indicazioni che saranno espressamente previste dai decreti attuativi, è specificato che ciascun datore di lavoro debba indicare il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il numero delle risorse in stato di gravidanza, i lavoratori di entrambi i sessi eventualmente assunti nell’anno, le differenze tra le retribuzioni iniziali, l’inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato. Inoltre, il rapporto periodico deve contenere le informazioni sui processi di reclutamento e selezione, sulle procedure utilizzate per l’accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera.
Il provvedimento prevede anche che a decorrere dal 1 gennaio 2022 sia istituita la certificazione della parità di genere.
Anche in questo caso, la definizione dei parametri per conseguire la certificazione e per il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali nella relativa attività di verifica sono demandati a successivi Dpcm. Al riguardo, peraltro, è importante sottolineare che è stato previsto un meccanismo premiale in base al quale viene riconosciuto alle aziende certificate per l’anno 2022 uno sgravio contributivo in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50mila euro annui, riparametrato e applicato su base mensile; per gli anni successivi l’agevolazione è subordinata al reperimento delle relative coperture.
La norma, infine, estende l’obbligo delle quote rosa – oggi previsto nei consigli di amministrazione delle società quotate - anche alle società a controllo pubblico, non quotate in mercati regolamentati.
Luglio 2021
RIAPERTURA DEI FINANZIAMENTI COVID-19 CON CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI
Sono nuovamente disponibili per gli Associati i finanziamenti fino a 50.000 euro, con contributo in conto interessi al 100% in carico a Inarcassa, da restituire in un periodo massimo di 6 anni, finalizzati a fronteggiare l'emergenza Covid-19. Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 21 luglio 2021, ha deliberato di dare prosecuzione all’iniziativa ed ha assegnato il servizio alla Banca Popolare di Sondrio. La domanda deve essere presentata tramite Inarcassa On line, entro il 31/12/2021.
Se interessati contattare lo Studio
Novembre 2020
DPCM 3 Novembre
Coprifuoco alle 22, misure diverse per le attività economiche
Il nuovo Dpcm in vigore dal 5.11 (domani) al 3.12 divide il Paese nelle 3 aree di rischio rosse, arancioni e gialle, con divieto di circolazione delle persone fino alle 5 del mattino, se non per fondati motivi.
nelle aree in cui il contagio è più diffuso, scatterà il lockdown come a marzo, con eccezione delle scuole primarie e dell'infanzia.
Attualmente tutto il Paese è zona gialla. Il Dpcm prevede che le zone rosse e arancioni dovranno essere adottate dal Ministero della Salute "d’intesa" con il presidente della Regione interessata, secondo l'esito di 24 indici di monitoraggio del contagio.
Misure valide per tutti:
coprifuoco dalle 22 alle 5 (con le eccezioni sotto evidenziate);
chiusura dei centri commerciali nel weekend;
stop a musei e mostre;
riduzione dall’80% al 50% della capienza sui mezzi pubblici locali;
didattica a distanza al 100% per gli studenti delle superiori;
chiusura dei corner di giochi e scommesse all’interno di bar e tabacchi.
Questi interventi si aggiungono a quelli già in vigore, come la chiusura dei bar e ristoranti alle 18 (consentito l'asporto fino alle 22). L'elenco delle limitazioni è articolato in 8 pagine, con numerosi rimandi a disposizioni secondarie e un Allegato 1 di 323 pagine.
Zona arancione (art. 1-bis) - Le ulteriori restrizioni resteranno in vigore per un periodo minimo di 15 giorni. Nelle Regioni, Province o Comuni che rientrano in questo scenario sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita e tra Comuni, Province, Regioni.
Nelle zone arancioni potranno restare aperte:
le attività commerciali, ma non quelle di somministrazioni di alimenti e bevande;
per bar e ristoranti, in entrambi i casi resterà consentito il solo servizio di consegna a domicilio e l’asporto fino alle 22.
E' possibile spostarsi per i seguenti motivi:
comprovate esigenze lavorative e di studio;
motivi di salute;
situazione di necessità;
accompagnare o riprendere i bambini a scuola.
Zona rossa (art. 1-ter)
Vietato ogni tipo di spostamento, anche "all’interno dei medesimi territori";
chiusura di negozi, mercati, bar e ristoranti; sospeso tutto lo sport, con possibilità di fare attività motoria "individualmente" e solo "in prossimità della propria abitazione" e attività sportiva all’aperto e da soli
Nelle zone rosse resteranno aperte solo:
fabbriche,
ingrosso,
farmacie,
negozi di alimentari e di generi di prima necessità,
edicole,
tabaccai,
parrucchieri.
Sia nelle zone arancioni che in quelle rosse tornerà l’autocertificazione.
Ottobre 2020
DPCM 24 Ottobre
Il nuovo Dpcm illustrato il 18 ottobre dal Premier Conte con le nuove regole da rispettare al fine di rallentare i contagi Covid 19
La legge di bilancio 2021, dal valore di 40 miliardi circa, prevede poi la proroga della cassa integrazione con 5 miliardi destinati a coprire le spese e alcune misure come i contributi a zero per tre anni alle imprese che assumeranno under 35, il rinvio della plastic tax e sugar tax al 1° luglio 2021 e un fondo di 4 miliardi per i settori più colpiti dalla crisi.
Mes, i dubbi di Conte
Scettico il premier sull'utilizzo del Mes.
Potere ai sindaci
Per evitare gli assembramenti, i sindaci potranno disporre la chiusura al pubblico dopo le 21 di vie e piazze dove si creano assembramenti, consentendo però l'accesso ai residenti o a chi deve andare in un locale commerciale.
Locali
Bar, ristoranti e gelaterie chiuderanno alle 24, con una presenza ai tavoli di un massimo di 6 persone. I locali, dovranno sempre esporre un cartello con su scritto il numero massimo di persone ammesse all'interno. Per i pub e i bar, dalle 18 in avanti, sarà poi consentita solo la vendita al tavolo. Le consegne a domicilio, invece, non avranno vincoli d'orario". Il divieto non contempla i servizi di ristorazione negli ospedali, aeroporti, aree di servizio.
Palestre e piscine
La scelta è ricaduta sul lasciare aperte piscine e palestre, luoghi di sport, almeno per una settimana. Rimangono consentite le attività professionistiche, stop invece alle competizioni dilettantistiche.
Divieto di sagre
Vietate dal Dpcm sagre e fiere, il divieto non contempla le fiere nazionali e internazionali.
Scuola
Si va avanti in presenza, nei licei verranno favorite modalità flessibili con ingresso degli alunni a partire dalle 9 e se possibile con turni pomeridiani. Per quanto riguarda le università, invece, "è previsto che le università attuino piani di organizzazione della didattica in linea con il quadro pandemico".
Smartworking
Nella pubblica amministrazione, grande ricorso allo smartworking: un procedimento che, di riflesso, consentirà di alleggerire, anche i mezzi pubblici, additati come luogo di possibile contagio, soprattutto quando pieni.
Maggio 2020
2° PARTE
Decreto Rilancio bozza sulle PRINCIPALI MISURE FISCALI e di SOSTEGNO a FAMIGLIE, IMPRESE e PROFESSIONISTI
Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo - novità del dl 34/2020 (dl "rilancio"):
L'art. 28 del DL 19.5.2020 n. 34, pubblicato sulla G.U. 19.5.2020 n. 128, ha previsto un nuovo credito d'imposta per imprese, professionisti ed enti non commerciali sui canoni di locazione, degli immobili ad uso non abitativo destinati:
- allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico;
- all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- allo svolgimento dell'attività istituzionale per gli enti non commerciali.
Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
Il credito d'imposta è pari al 60% dell'ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o di concessione dei suddetti immobili ad uso non abitativo o al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo.
1° PARTE
Decreto Rilancio Dl 34/2020 bozza sulle PRINCIPALI MISURE FISCALI e di SOSTEGNO a FAMIGLIE, IMPRESE e PROFESSIONISTI
Il decreto prevede che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento
del saldo Irap dovuto per il 2019;
della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto Irap dovuto per il 2020
Sono ammessi i soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, nonché degli enti non commerciali in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
ai titolari di reddito agrario di cui all’ art. 32 del Tuir;
ai soggetti con un ammontare di compensi di cui all’ art. 54, comma 1, del Tuir o un ammontare di ricavi di cui all’ art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, relativi al periodo d’imposta 2019, non superiore a 5 milioni di euro;
se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019.
Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
Ne sono esclusi i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020; gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR; gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bi s del TUIR.
MISURA del CONTRIBUTO (calcolato sulla differenza tra fatturato/corrispettivi di aprile 2020 e fatturato/corrispettivi di aprile 2019):
Non superiore a 400mila euro (1) 20 per cento
Non superiore a 1 milione di euro (1) 15 per cento
Non superiore a 5 milioni di euro 10 per cento
Il decreto contiene misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle Pmi. Si prevede infatti che per il 2020:
sia detraibile ai fini Irpef il 20 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di Spa, Sapa, Srl (anche semplificate), società cooperative, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che abbiano sede legale in Italia. L'investimento massimo detraibile non può eccedere l'importo di euro 2 milioni di euro.
non concorre alla formazione del reddito Ires, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di uno o più delle società di cui al precedente punto. L'investimento massimo detraibile non può eccedere l'importo di euro 2 milioni di euro.
A tal fine si deve trattare di società in possesso di determinati requisiti prescritti dalla norma, tra i quali (a titolo esemplificativo):
1. fatturato 2019 superiore di regola a 5 milioni di euro;
2. riduzione del fatturato a causa dell'emergenza Covid-19 nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%;
3. aver eseguito entro il 31 dicembre 2020 (purché successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame) un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.
Ecobonus
È previsto l'incremento al 110% della detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione può essere fruita in 5 rate di pari importo.
La medesima aliquota di detrazione spetta anche con riferimento agli interventi indicati nel citato art. 14 del D.L. n. 63/2013, nel caso in cui gli stessi siano effettuati congiuntamente a quelli precedentemente indicati.
Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’ art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Sismabonus
È prevista una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. È necessario stipulare contestualmente una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi.
Impianti fotovoltaici: La detrazione nella misura del 110 per cento è estesa agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente ad uno degli interventi precedentemente indicati. La fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.
Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici: È riconosciuta la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi precedentemente indicati, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Soggetti beneficiari:
persone fisiche - non nell’esercizio di imprese, arti o professioni - sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
condomini;
Istituti autonomi case popolari (IACP);
cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Attenzione: la detrazione con aliquota del 110 per cento, relativamente ad interventi di ecobonus, non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.
Il decreto introduce un credito d'imposta nella misura dell'60 per cento per un importo massimo di 80mila euro delle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.
BENEFICIARI: Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico purché ricompresi nell'elenco allegato al medesimo decreto (es. bar, ristoranti, alberghi), Enti del Terzo Settore.
INTERVENTI AGEVOLATI: Tra gli interventi agevolati rientrano i lavori necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, compresi:
quelli edilizi necessari per rifacimento spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
arredi di sicurezza;
quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo (es. sviluppo o acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti).
CARATTERISTICHE: Il credito d'imposta è: cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti; utilizzabile esclusivamente in compensazione nell'anno 2021; cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
ATTUAZIONE della MISURA: Seguirà un decreto ministeriale contenente la disciplina relativa all'incentivo in esame, poiché in questa fase non possono essere identificati tutti i soggetti e tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura.
Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per determinate tipologie di interventi edilizi, è possibile alternativamente (in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione):
ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, il quale a sua volta recupererà l’importo sotto forma di credito d’imposta;
trasformare il relativo importo in credito d’imposta, con la facoltà di cederlo ad altri soggetti (comprese le banche).
Tale possibilità è riconosciuta per le seguenti tipologie di interventi:
1. recupero del patrimonio edilizio, ex art. 16-bis), comma 1, lettere a) e b), del Tuir;
2. efficienza energetica, ex art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90;
3. adozione di misure antisismiche, ex art. 16, commi 1-bis e 1-ter , del D.L. n. 63/2013;
4. recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, compresa la sola pulitura e tinteggiatura esterna;
5. installazione di impianti solari fotovoltaici;
6. installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto ai crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, potranno optare - in luogo dell’utilizzo diretto - per la loro cessione, anche parziale, ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari).
L’attuazione della misura è demandata all’emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Riconosciuto un credito d'imposta del 60 per cento (fino all'importo massimo di 60mila euro) sulle spese - sostenute entro il 31 dicembre 2020 - di:
sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
acquisto di dispositivi atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire, in linea generale, la salute dei lavoratori e degli utenti (ad esempio, mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, detergenti mani e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti o vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi.
Possono usufruirne gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché gli enti del Terzo Settore.
Prevista l'istituzione di un credito d'imposta del 60 per cento del canone mensile di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Soggetti ammessi: possono usufruirne i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Condizione necessaria per fruire del credito d’imposta commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, è che i soggetti locatari, se esercenti un’attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Affitto di azienda: in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale di attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
Strutture alberghiere: il credito d'imposta spetta alle strutture alberghiere a prescindere dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.
Enti no profit: il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Utilizzo del credito d'imposta: esclusivamente in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito può inoltre essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Seguirà un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
Il decreto prevede disposizioni finalizzate a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative attraverso:
la misura “Smart&Start Italia”, istituita dal D.M. 24 settembre 2014 poi modificato con D.M. 30 agosto 2019
l’attivazione di una nuova linea di intervento, da affiancare alla misura Smart&Start, volta a facilitare l’incontro tra start up innovative e sistema degli incubatori, acceleratori, università, innovation hub ecc. attraverso un contributo a fondo perduto per l’acquisizione dei servizi prestati da tali soggetti;
il rafforzamento patrimoniale della start up innovative, incentivando, in una fase successiva al percorso di incubazione/accelerazione anche l’investimento nelle start up da parte di investitori qualificati (misura “Smart Money”). La concessione dei predetti contributi, da corrispondere ai sensi del regolamento generale “de minimis” (reg. UE n. 1407/2013), sarà disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge;
l'incremento della dotazione del «Fondo di sostegno al venture capital», istituito ai sensi dell’art. 1, comma 209, della legge n. 145/2018, cui sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni per l’anno 2020.
Febbraio 2020
In sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, per il 2020 è
previsto un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali (art. 1 co. 184 - 197 della L. 160/2019).
I soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma e dalla natura giuridica, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito.
La fruizione del bene spettante è subordinata alle seguenti condizioni:
rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono previste, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili:
beni materiali strumentali nuovi "ordinari" (vale a dire quelli che erano oggetto dei superammortamenti);
beni materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 (vale a dire quelli che erano oggetto degli iper-ammortamenti);
beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016 (vale a dire quelli che erano oggetto della maggiorazione correlata agli iper-ammortamenti).
Sono esclusi dall'agevolazione:
i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR;
i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
i fabbricati e le costruzioni;
i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015;
i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Sono agevolabili i suddetti investimenti effettuati dall'1.1.2020 al 31.12.2020. L'agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020:
il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Sono espressamente esclusi dall'applicazione del nuovo credito d'imposta gli investimenti effettuati nel termine "lungo" 2020 previsto dalla disciplina dei super e iper-ammortamenti.
Misura dell'agevolazione: il credito d'imposta viene riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti.
Credito d'imposta per investimenti in beni "ordinari" materiali strumentali nuovi, diversi da quelli "Industria 4.0", il credito d'imposta "generale" è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):
nella misura del 6% del costo;
nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Credito per investimenti in beni materiali "Industria 4.0" quindi compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:
40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.
Credito per investimenti in beni immateriali "Industria 4.0"
Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto:
nella misura del 15% del costo;
nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.
Il credito d'imposta:
è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97), senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0") in cinque quote annuali di pari importo, mentre per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali;
nel caso degli investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni
"Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.
DI SEGUITO VI INDICHIAMO DI TENERE BEN PRESENTE I SEGUENTI PUNTI:
Conservazione di idonea documentazione: occorre conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Dicitura in fattura: Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento "alle disposizioni dei commi da 184 a 194" della legge di bilancio 2020 (art. 1 co. 195 della L. 160/2019).
Perizia tecnica semplice: In relazione agli investimenti nei beni di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.
Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico con riferimento ai beni "Industria 4.0", le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo DM. Non dovrebbe trattarsi di un'istanza preventiva.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Gennaio 2020
Di seguito si riepilogano le principali novità in ambito fiscale contenute nel DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157
Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi.
L’art. 4 del DL 124/2019 convertito ha introdotto il nuovo art. 17-bis nel DLgs. 241/97, che deroga al precedente art. 17 co. 1 in materia di versamenti e compensazioni.
Nella formulazione attuale, la norma prevede che spetti alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro da realizzare con prevalente utilizzo di manodopera. Il committente, invece, ha l’obbligo di controllare che l’impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate competente.
Sono esclusi dalla disciplina in esame i committenti che non hanno la qualifica di sostituti d’imposta, ad esempio le persone fisiche che non agiscono nell’ambito di attività imprenditoriali o professionali (c.d. “privati”).
La deroga introdotta con l’art. 17-bis del DLgs. 241/97 si applica ai committenti che affidino ad un’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro, attraverso “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo”.
Per rientrare nell’ambito applicativo della disposizione devono coesistere:
· sia il limite economico (importo annuo complessivo dell’opera o delle opere e del servizio o dei servizi commissionati superiore a 200.000,00 euro);
· sia quello relativo all’esecuzione, caratterizzato dalla prevalenza dell’utilizzo della manodopera presso le sedi di attività del committente con beni strumentali di quest’ultimo.
Il committente deve:
chiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici la copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute, al fine di riscontrarne il corretto adempimento;
sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l’inadempimento, fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio o se inferiore per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate, nel caso in cui non riceva, entro i 5 giorni successivi al termine per il versamento, i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dovute in relazione ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, o nel caso in cui li abbia ricevuti ed abbia rilevato un omesso o insufficiente versamento;
comunicare l’inadempimento riscontrato all’Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni.
L’inadempimento degli obblighi previsti per il committente dall’art. 17-bis del DLgs. 241/97 genera una responsabilità a suo carico solo nel caso in cui si verifichi l’omesso o il parziale versamento delle ritenute da parte dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, esponendolo all’obbligo di pagare una somma commisurata alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice.
Per effetto dell’art. 3 co. 1 del DL 124/2019 convertito, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, viene esteso:
· alle imposte sui redditi e relative addizionali;
· alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
· all’IRAP.
Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:
· solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono;
· a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.
In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.
La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019 convertito), quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.
Per effetto dell’art. 3 co. 2 del DL 124/2019 convertito, viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:
· di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP;
· dei crediti d’imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l’utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 “a saldo zero” o di particolari crediti d’imposta agevolativi.
Crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta
L’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni viene esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, “bonus Renzi”), indipendentemente dal possesso della partita IVA.
Decorrenza
La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019 convertito), quindi, ad esempio, da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.